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Infortunio sul lavoro: quando risponde anche il committente?

La figura del committente non può essere considerata marginale né esclusivamente amministrativa. Nell’ambito delle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008, il legislatore ha assegnato al committente un ruolo attivo e non delegabile nella fase preliminare dell’organizzazione del cantiere. In particolare, l’art. 90 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro impone al committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo al quale affida l’esecuzione dell’opera.

Questo obbligo assume una funzione centrale nel sistema della prevenzione, poiché rappresenta il primo filtro volto a escludere soggetti impreparati, inaffidabili o carenti sotto il profilo organizzativo e tecnico, che potrebbero mettere a rischio non solo l’integrità fisica dei lavoratori, ma anche la responsabilità giuridica del committente stesso.

Infortunio sul lavoro

La verifica dell’idoneità non si esaurisce nella semplice acquisizione di certificazioni o dichiarazioni di conformità. Al contrario, essa richiede un’attività di valutazione concreta, basata su elementi sostanziali, come:

  • la presenza di una struttura organizzativa coerente con la tipologia dei lavori affidati;
  • l’esperienza pregressa documentata nel settore specifico;
  • la disponibilità di personale formato e regolarmente assunto;
  • la dotazione di mezzi tecnici e dispositivi di protezione adeguati;
  • la capacità dell’appaltatore di predisporre e attuare misure di prevenzione efficaci.

Questo controllo preventivo è tanto più rigoroso quanto più i lavori affidati presentano caratteristiche di rischio medio o alto, come nei cantieri temporanei e mobili, nei lavori in quota, nelle demolizioni o nelle opere impiantistiche complesse. In tali contesti, l’omessa verifica dell’idoneità dell’esecutore può configurare una responsabilità diretta del committente, non solo in caso di infortuni gravi o mortali, ma anche in caso di violazioni meramente amministrative.

Questo obbligo assume una funzione centrale nel sistema della prevenzione, poiché rappresenta il primo filtro volto a escludere soggetti impreparati, inaffidabili o carenti sotto il profilo organizzativo e tecnico, che potrebbero mettere a rischio non solo l’integrità fisica dei lavoratori, ma anche la responsabilità giuridica del committente stesso.

Il ruolo attivo del committente: l’obbligo di verifica ex art. 90 D.Lgs. 81/2008

La figura del committente non è puramente formale. Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, egli ha precisi obblighi in materia di sicurezza: deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del prestatore d’opera, specie quando i lavori presentano caratteristiche di rischio elevato. L’obbligo non si esaurisce nella richiesta di documenti: richiede una valutazione sostanziale delle competenze e dell’organizzazione della ditta esecutrice.

Nessuna sorveglianza continua, ma attenzione concreta

La Cassazione ha ribadito che non si può pretendere dal committente un controllo pressante o continuativo sull’esecuzione dell’opera. Tuttavia, egli deve intervenire quando la situazione di pericolo è facilmente percepibile. In altre parole, l’obbligo di sicurezza non è assoluto, ma commisurato alla concreta possibilità di rendersi conto del rischio. Quando l’evento infortunistico è frutto di una situazione evidentemente anomala o pericolosa, nota al committente o facilmente conoscibile, il suo silenzio diventa rilevante sotto il profilo della colpa.

La condotta omissiva come fonte di responsabilità penale

Nel caso di specie, il committente era stato avvisato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza del progettista e in difformità rispetto al progetto originario. Nonostante ciò, aveva omesso qualsiasi verifica o intervento correttivo, affidandosi passivamente all’appaltatore. Questa condotta omissiva ha inciso causalmente sull’evento (un infortunio grave), rendendolo penalmente responsabile. La responsabilità del committente, dunque, si fonda sulla sua collaborazione negativa all’omissione di misure di sicurezza.

Quando il comportamento del lavoratore non esonera il committente

La Corte ha chiarito un punto spesso invocato in difesa: il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale. Perché ciò avvenga, il comportamento deve essere del tutto eccentrico, cioè estraneo all’ambito del rischio prevedibile per il committente. Se, invece, l’evento rientra nella normale dinamica lavorativa, e il rischio era governabile con le ordinarie misure di cautela, il committente non è esonerato dalla responsabilità.

Prevenzione, documentazione, vigilanza: cosa deve fare il committente

Alla luce di questo orientamento, il committente è chiamato ad adottare una serie di comportamenti preventivi e documentabili:

  • effettuare una valutazione preventiva dell’idoneità dell’appaltatore;
  • accertare la congruenza del progetto con l’esecuzione materiale;
  • rifiutarsi di avallare o tollerare prassi difformi o insicure;
  • documentare ogni comunicazione e ogni intervento effettuato in fase di cantiere.

In assenza di queste cautele, qualsiasi infortunio verificatosi durante l’esecuzione dell’opera può determinare un’estensione della responsabilità penale e civile al committente stesso.

La sentenza n. 11603/2025 non introduce nuovi obblighi, ma rafforza una lettura rigorosa della normativa vigente: il committente non è un soggetto neutro. La sua condotta, anche solo omissiva, può contribuire causalmente al verificarsi di un infortunio. In un sistema che valorizza la sicurezza come bene giuridico primario, la responsabilità del committente si costruisce sulla base della sua effettiva partecipazione – o della sua colpevole inerzia – rispetto alla prevenzione del rischio.

Per le imprese, questo significa adottare procedure chiare, tracciabili e coerenti con il livello di rischio connesso alle attività appaltate. L’assistenza di un legale esperto in materia di sicurezza del lavoro è oggi uno strumento indispensabile per evitare errori di sottovalutazione e contenere il rischio di responsabilità.

Filed Under: Approfondimento, Diritto del lavoro, Orefice Tagged With: appaltatrice, committente, lavoratore autonomo

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