Studio Legale Orefice Gabriele

Studio Legale a Napoli

Prenota un appuntamento con lo studio legale

  • Home
  • Lo studio
  • Aree di attività
  • I nostri professionisti
    • Avvocato Orefice
    • Avvocato Gabriele
    • Avvocato Ruggiero
    • Avvocato Caiazza
  • Approfondimenti
  • Contatti

in Approfondimento· Gabriele

Assegno divorzile: quando può essere modificato e perché non basta una crisi economica

Con la sentenza n. 4417/2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della revisione dell’assegno divorzile, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di stabilità dei provvedimenti economici e di legittimità dell’intervento giudiziale. Il caso prende avvio dalla richiesta, da parte dell’ex coniuge obbligato, di ottenere una revisione dell’assegno fissato in sede di divorzio (1.500 euro), in ragione di una serie di eventi sopravvenuti: costituzione di un nuovo nucleo familiare, nascita di figli, mutui accesi per l’acquisto della casa e, soprattutto, forte riduzione del reddito dovuta alla crisi pandemica.

Il ricorrente, durante il periodo COVID, aveva addirittura ridotto unilateralmente l’assegno a 300 euro, sostenendo l’impossibilità di adempiere all’importo concordato per cause di forza maggiore. La Corte, pur riconoscendo una parziale riduzione dell’obbligo (portandolo a 1.200 euro), ha respinto la tesi dell’autoriduzione e chiarito alcuni punti centrali per tutti coloro che intendano richiedere modifiche alle condizioni economiche post-divorzio.

Assegno divorzile

I fatti sopravvenuti devono essere realmente nuovi (e non già valutati)

La Corte ha affermato che la revisione dell’assegno divorzile è ammessa solo sulla base di fatti nuovi, cioè intervenuti dopo la pronuncia del provvedimento originario o dell’ultima revisione. È quindi preclusa qualsiasi riedizione del giudizio basata su circostanze già esaminate in passato. Nel caso in questione, il nuovo matrimonio, la nascita di figli e l’accensione di un mutuo erano già stati valutati in un precedente procedimento. Riproporli come motivi di modifica non è legittimo: la funzione del giudice della revisione non è quella di rivalutare all’infinito i medesimi fatti, ma solo di verificare se siano intervenuti mutamenti oggettivi e rilevanti dell’assetto economico delle parti.

L’assegno divorzile non può essere modificato unilateralmente

Uno dei punti più rilevanti della sentenza è il rigetto della possibilità, anche in situazioni di emergenza, di modificare in modo unilaterale l’ammontare dell’assegno. La Cassazione ha richiamato il principio di stabilità dei provvedimenti economici del divorzio: qualunque variazione, anche temporanea, deve passare attraverso l’autorizzazione del giudice. L’ex coniuge che riduce l’assegno da sé, pur a fronte di un evento eccezionale come la pandemia, si espone a conseguenze legali: l’inadempimento può integrare gli estremi di un illecito civile (con recupero coattivo) o addirittura penale, se ricorrono i presupposti dell’art. 12-sexies della legge sul divorzio (mancato versamento dell’assegno per oltre 30 giorni).

La pandemia non è di per sé una causa sufficiente per sospendere l’obbligo

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva cessato l’attività professionale durante il lockdown, rimanendo privo di entrate per diversi mesi. Tuttavia, il giudice ha rilevato che, al momento della decisione, il soggetto percepiva una pensione, ritenuta sufficiente – seppure non abbondante – a mantenere un contributo di 1.200 euro mensili. La Cassazione osserva che la sopravvenuta difficoltà economica deve essere valutata nel suo complesso, considerando non solo il calo reddituale, ma anche il livello di autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario e la funzione solidaristica dell’assegno.

Il giudice valuta il nuovo equilibrio tra le parti

La Corte sottolinea con chiarezza che l’onere probatorio della sopravvenuta modifica dell’equilibrio economico grava interamente su colui che propone l’istanza di revisione dell’assegno divorzile. Si tratta di un principio consolidato, ma spesso sottovalutato nella pratica: non è sufficiente allegare un generico peggioramento della propria situazione reddituale, né far riferimento a difficoltà economiche non documentate. Al contrario, la parte interessata deve fornire prova rigorosa, puntuale e aggiornata delle circostanze sopravvenute che giustificherebbero una modifica delle condizioni economiche originariamente stabilite.

In particolare, la riduzione del reddito – anche se oggettivamente accertata – non basta da sola a giustificare la revisione. Ciò che il giudice è chiamato a verificare è se tale variazione abbia effettivamente inciso sull’equilibrio economico e patrimoniale tra gli ex coniugi, cioè sul rapporto tra le esigenze del beneficiario dell’assegno e la nuova capacità contributiva dell’obbligato. Questo implica una valutazione comparativa e concreta, che tiene conto non solo della variazione numerica del reddito, ma anche delle condizioni complessive di vita delle parti, dei rispettivi carichi familiari, del patrimonio disponibile e delle eventuali fonti alternative di sostentamento.

Nel caso deciso con la sentenza n. 4417/2025, il ricorrente aveva cessato l’attività professionale a seguito della pandemia e aveva iniziato a percepire una pensione di importo più contenuto rispetto al reddito da lavoro precedente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale pensione fosse comunque sufficiente a giustificare una riduzione parziale dell’assegno (da 1.500 a 1.200 euro), ma non tale da legittimare la sua sospensione o una riduzione arbitraria e unilaterale a 300 euro mensili. La valutazione del giudice, dunque, si è orientata su un criterio di proporzionalità: laddove l’obbligato dispone ancora di una fonte stabile di reddito, anche se inferiore alla precedente, l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge non può essere completamente azzerato.

Questo passaggio della pronuncia offre uno spunto importante per chi intende intraprendere un giudizio di revisione: è necessario costruire un fascicolo probatorio completo e coerente, che dimostri non solo le variazioni intervenute, ma anche la loro incidenza concreta e sproporzionata rispetto all’originaria capacità economica. Solo in presenza di elementi nuovi, specifici e documentati sarà possibile ottenere una revisione favorevole dell’assegno divorzile.

Agire senza assistenza legale può costare caro

La pronuncia in esame dimostra come la revisione dell’assegno divorzile sia materia complessa e tecnica, in cui errori di valutazione, anche in buona fede, possono comportare conseguenze gravi. La gestione autonoma di un’iniziativa così delicata, senza ricorso al giudice e senza supporto legale qualificato, può portare a esiti controproducenti: rigetto della domanda, responsabilità per inadempimento e condanna alle spese processuali. Il consiglio, anche per imprenditori e professionisti, è quello di affidarsi sempre a un avvocato esperto, capace di valutare con rigore la fondatezza della richiesta, costruire un quadro probatorio solido e gestire con competenza la fase giudiziale.

La sentenza n. 4417/2025 della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: l’assegno divorzile è modificabile solo su richiesta giudiziale, in presenza di fatti nuovi e rilevanti. Eventi traumatici come la pandemia non giustificano iniziative unilaterali, ma impongono – proprio per la loro eccezionalità – una gestione giuridicamente corretta. L’equilibrio tra diritti e doveri ex coniugali si basa sul rispetto del principio di legalità, e non può essere rimesso a valutazioni soggettive. In questo quadro, il ruolo del legale non è solo quello del difensore in giudizio, ma del consulente capace di orientare le scelte nella complessità normativa, con competenza tecnica e visione strategica.

Filed Under: Approfondimento, Gabriele Tagged With: assegno divorzile, crisi economica, ex coniuge

Previous Post: « Privacy e responsabilità genitoriale: quando i social dei figli diventano un problema legale
Next Post: Infortunio sul lavoro: quando risponde anche il committente? »

Footer

Avv. Vincenzo Orefice
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
al n. 3119 del g. 08/11/2011
P.I. IT06538401214

Avv. Anna Gabriele
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
al n. 3200 del 03/03/2015
P.I. IT08005791218

Contatti
Via Padre Mario Vergara, 58 80027 Frattamaggiore (NA)
studiolegale@orefice-gabriele.it
(+39) 081.3414529

Documenti

Privacy Policy

Cookie Policy

Copyright © 2025 · Studio Legale Orefice & Gabriele