Nel diritto di famiglia, il tema del rimborso delle spese straordinarie nei procedimenti di separazione è una questione spesso oggetto di contenzioso tra ex coniugi. Chi deve pagare? È necessario il consenso di entrambi? Il genitore che anticipa la spesa ha diritto al rimborso?
La sentenza n. 522/2025 del Tribunale di Napoli Nord offre un chiarimento importante su questi aspetti. Il caso riguardava un genitore che aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del 50% delle spese scolastiche e mediche sostenute dall’altro genitore, collocatario del figlio minore. L’opponente ha contestato l’addebito, sostenendo di non aver dato il proprio consenso a tali spese. Il tribunale ha respinto l’opposizione, affermando che in presenza di una regolamentazione giudiziale preesistente, il rimborso è comunque dovuto.
Vediamo i punti chiave della sentenza, con esempi pratici e implicazioni per chi si trova in situazioni simili.

Il principio del consenso: quando serve e quando no?
Uno degli argomenti principali dell’opponente era la mancata concertazione delle spese. Il tribunale ha chiarito che non tutte le spese straordinarie richiedono un preventivo accordo tra i genitori. In particolare:
- Se le spese rientrano in quelle già previste da un provvedimento giudiziale (ad esempio, un’ordinanza presidenziale in fase di separazione), il rimborso è dovuto.
- Se si tratta di decisioni urgenti e necessarie per il benessere del minore, il consenso non è obbligatorio.
Ad esempio un genitore decide di iscrivere il figlio a un centro logopedico privato a causa di difficoltà linguistiche documentate. Se l’altra parte non è stata consultata, ma il trattamento era necessario e la spesa compatibile con il tenore di vita del minore, il rimborso può essere richiesto.
Provvedimenti provvisori e titolo esecutivo: quando si può agire per il rimborso?
Nel caso esaminato, la regolamentazione delle spese straordinarie era stata già definita da un’ordinanza presidenziale che stabiliva la ripartizione al 50% tra i genitori.
Ciò significa che il genitore che ha sostenuto la spesa non aveva bisogno di un ulteriore provvedimento per richiederne il rimborso. Il titolo esecutivo era già valido, e l’ingiunzione è stata ritenuta legittima.
Ad esempio un genitore anticipa la retta scolastica di una scuola privata scelta congiuntamente all’inizio della separazione. Anche se il genitore obbligato al pagamento successivamente cambia idea, il rimborso rimane dovuto, poiché l’obbligo era stato già stabilito in un provvedimento del giudice.
Il ruolo del giudice: verifica della necessità delle spese
Il tribunale ha valutato se le spese contestate fossero effettivamente necessarie e nell’interesse del minore. In particolare, nel caso specifico:
- L’iscrizione all’asilo privato era stata motivata da un ritardo nello sviluppo psicomotorio del bambino, certificato da perizie mediche.
- Le terapie erano state indicate come indispensabili per il miglioramento del minore.
Ad esempio se un bambino ha difficoltà di apprendimento e necessita di un tutor specializzato, il genitore collocatario può sostenere la spesa anche senza il consenso dell’altro, se la necessità è documentata e il costo proporzionato.
La capacità economica del genitore e l’obbligo di contribuzione
L’opponente ha cercato di dimostrare di non poter sostenere il pagamento, presentando documentazione su mutui e altri debiti. Tuttavia, il tribunale ha rigettato questa difesa per tre motivi:
✔ Il genitore aveva un reddito stabile e adeguato.
✔ Non aveva mai chiesto una modifica delle condizioni economiche nel corso della separazione.
✔ Non ha fornito prove concrete della sua impossibilità a contribuire.
Ad esempio se un genitore ha difficoltà economiche, deve chiedere al giudice una revisione dell’assegno di mantenimento. Non può limitarsi a rifiutare il pagamento senza una modifica formale delle condizioni di separazione.
Conseguenze della mancata partecipazione alle spese e decisione del tribunale
Il tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo e condannando il genitore opponente al pagamento delle spese legali.
Punti chiave della decisione:
- Le spese erano necessarie e documentate, quindi rientravano negli obblighi già previsti;
- L’opponente non ha fornito prove valide per giustificare il mancato pagamento;
- L’ingiunzione era legittima perché il riparto delle spese era già stato stabilito dall’ordinanza presidenziale.
Implicazioni pratiche:
- Il genitore che anticipa spese necessarie per il minore ha diritto al rimborso, anche senza previo accordo, se vi è un titolo giudiziale preesistente.
- Chi non può sostenere la propria quota deve richiedere formalmente una modifica delle condizioni di separazione, non semplicemente rifiutare il pagamento.
- Le spese straordinarie vanno documentate e devono essere proporzionate al tenore di vita del minore e alle capacità economiche dei genitori.
In conclusione la sentenza Trib. Napoli Nord, n. 522/2025 chiarisce che il genitore collocatario può richiedere il rimborso delle spese straordinarie necessarie, anche senza consenso preventivo, se già regolamentate da un provvedimento giudiziale.
- Per i genitori separati: è fondamentale documentare le spese e, in caso di disaccordo, sollevare obiezioni tempestivamente.
- Per i professionisti del diritto: la decisione conferma che il titolo esecutivo per le spese straordinarie può derivare da provvedimenti preesistenti, senza necessità di un nuovo giudizio.
Se vi trovate in una situazione simile, è essenziale consultare un avvocato esperto in diritto di famiglia per tutelare i vostri diritti.