Nel diritto di famiglia, la determinazione dell’assegno di divorzio e la gestione dell’assegno unico universale per i figli sono spesso oggetto di contenziosi. La sentenza n. 4672/2025 della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti importanti su questi temi, stabilendo criteri precisi per la valutazione economica degli ex coniugi e la ripartizione delle risorse destinate ai figli.
Nel caso esaminato, la Corte ha confermato il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ex moglie, riducendone però l’importo a 100 euro mensili, e ha stabilito che l’assegno unico universale dovesse essere percepito interamente dal genitore collocatario. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, ma introduce anche spunti di riflessione sulla funzione compensativa dell’assegno divorzile e sulla gestione delle risorse familiari.
Di seguito, analizziamo i punti salienti della sentenza e le relative implicazioni pratiche.

L’assegno di divorzio: un principio compensativo e non solo assistenziale
L’assegno di divorzio non viene attribuito automaticamente al coniuge economicamente più debole. La giurisprudenza ha chiarito che l’assegno ha una funzione perequativa-compensativa, finalizzata a riequilibrare eventuali sacrifici economici compiuti da uno dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso in esame, la Corte ha riconosciuto un assegno in favore della ex moglie, nonostante questa avesse una sua indipendenza economica. Il motivo risiede nel fatto che, per gran parte del matrimonio, la donna aveva rinunciato a opportunità lavorative per occuparsi della famiglia e dei figli, con un impatto negativo sulle sue prospettive professionali e pensionistiche.
Tuttavia, poiché la donna percepiva un reddito sufficiente per vivere autonomamente, la Corte ha ritenuto congruo ridurre l’assegno divorzile a 100 euro mensili.
Ad esempio un coniuge che, per vent’anni di matrimonio, ha rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia potrebbe avere diritto a un assegno di divorzio, anche se oggi ha un’occupazione. L’importo sarà stabilito in base alla durata del matrimonio, alle prospettive reddituali future e all’eventuale divario economico tra le parti.
La valutazione delle risorse economiche: redditi, proprietà e oneri
La Corte ha ribadito che, nella determinazione dell’assegno di divorzio, non si deve considerare solo il reddito mensile del coniuge obbligato, ma anche gli oneri economici complessivi a suo carico.
Nel caso in esame, l’ex marito percepiva uno stipendio più alto rispetto alla ex moglie, ma doveva sostenere anche:
- Il mantenimento dei figli per un totale di 600 euro mensili.
- La comproprietà della casa coniugale, assegnata in via esclusiva alla ex moglie.
- Le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
La Corte ha ritenuto che, considerati questi elementi, l’importo inizialmente fissato dal tribunale fosse eccessivo e lo ha ridotto a 100 euro mensili.
Ad esempio un ex coniuge che ha un reddito maggiore non è necessariamente tenuto a corrispondere un assegno elevato se ha già altri obblighi economici, come il mantenimento dei figli o la comproprietà di un immobile.
L’assegno unico universale: a chi spetta in caso di affidamento condiviso?
Un altro aspetto chiave della sentenza riguarda l’assegno unico universale per i figli, introdotto con il D.Lgs. 230/2021. La normativa prevede che l’assegno spetti a entrambi i genitori, salvo diverso accordo o decisione del giudice.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’assegno dovesse essere interamente percepito dal genitore collocatario, con la motivazione che ciò avrebbe garantito una gestione più efficace delle spese per il figlio.
Esempio pratico: Se un figlio vive prevalentemente con un genitore, è ragionevole attribuire a quest’ultimo l’intero assegno, evitando complicazioni nella ripartizione e assicurando un uso immediato delle somme per il benessere del minore.
Il principio della disponibilità dell’assegno divorzile
Un elemento interessante della sentenza riguarda la riduzione dell’assegno divorzile. La Corte ha stabilito che l’assegno, essendo un diritto disponibile, non può essere attribuito in misura superiore a quanto richiesto dal beneficiario stesso.
Nel caso esaminato, la ex moglie aveva ridotto la sua richiesta economica nel corso del giudizio, chiedendo un assegno di 100 euro mensili. Il tribunale, tuttavia, le aveva riconosciuto un importo maggiore, decisione poi corretta dalla Corte d’Appello.
Ad esempio se una parte riduce la richiesta economica nel corso del processo, il giudice non può attribuire una somma maggiore rispetto a quanto richiesto.
Quali lezioni possiamo trarre da questa sentenza?
Questa pronuncia evidenzia alcuni principi fondamentali che devono essere considerati nelle cause di divorzio e affidamento:
- L’assegno divorzile non è un diritto automatico, ma può essere riconosciuto per compensare sacrifici economici fatti durante il matrimonio.
- La valutazione delle condizioni economiche deve essere complessiva, includendo redditi, proprietà e altri obblighi finanziari.
- L’assegno unico universale può essere attribuito interamente al genitore collocatario, se ritenuto più funzionale al benessere del minore.
- Il giudice non può riconoscere un assegno divorzile maggiore rispetto a quanto richiesto dalla parte beneficiaria.
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