La sottrazione internazionale di minori è un reato grave e complesso che si verifica quando un genitore o un soggetto non autorizzato trasferisce o trattiene un minore in un Paese diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso dell’altro genitore o del titolare della responsabilità genitoriale. Questo reato è regolato da convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione dell’Aia del 1980 sul sequestro internazionale di minori, che mira a garantire il rimpatrio del minore nel suo Stato di residenza abituale e a proteggere i diritti di custodia e visita.
Secondo la Convenzione dell’Aia, il rimpatrio del minore deve avvenire nel più breve tempo possibile per ristabilire l’ordine interrotto dalla sottrazione. Tuttavia, ci sono delle eccezioni che possono impedire il rimpatrio, ad esempio quando il ritorno metterebbe il minore in una situazione di pericolo fisico o psicologico, o quando il minore stesso, se ha raggiunto un’età e una maturità sufficienti, si oppone al rimpatrio. In Italia, la sottrazione internazionale di minori è disciplinata dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Civile, in collaborazione con le norme internazionali.
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 24883/2024
Nel contesto di questa problematica, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24883/2024, ha affrontato un caso di sottrazione internazionale di minori, offrendo importanti chiarimenti sui criteri che i giudici devono adottare per valutare il rimpatrio del minore.
Il caso vedeva coinvolti due minori che erano stati portati in Italia dal padre, senza il consenso della madre e in violazione dell’accordo di affidamento stabilito in Moldavia, il Paese di residenza abituale dei minori. La madre aveva presentato una richiesta di rimpatrio in Moldavia, sostenendo che il trasferimento in Italia fosse avvenuto in modo illecito e in violazione delle disposizioni internazionali.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, in primo grado, aveva riconosciuto che il trasferimento dei minori era avvenuto in violazione delle norme internazionali, configurando quindi una sottrazione illecita. Tuttavia, nonostante il riconoscimento dell’illegittimità del trasferimento, il Tribunale aveva deciso di non ordinare il rimpatrio dei minori in Moldavia. La decisione si basava su due elementi chiave:
- Opposizione dei minori: I minori, sentiti dal giudice, avevano espresso chiaramente la loro opposizione al rimpatrio in Moldavia, riportando di aver subito vessazioni e maltrattamenti dal nuovo marito della madre. Tale opposizione, considerata frutto di un pensiero maturo e non indotto, era stata ritenuta rilevante ai fini della decisione.
- Pericolo di danno fisico o psicologico: Il Tribunale aveva inoltre accertato che il ritorno dei minori in Moldavia avrebbe comportato un serio rischio di danno psicologico e fisico, poiché le condizioni familiari nel Paese d’origine erano problematiche e non garantivano la protezione dei minori.
La madre aveva successivamente impugnato la decisione del Tribunale di Venezia, richiedendo alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza e di ordinare il rimpatrio dei minori in Moldavia. La madre sosteneva che il Tribunale avesse indebitamente dato peso all’opinione dei minori e avesse errato nel valutare la gravità della situazione in Moldavia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24883/2024, ha respinto il ricorso della madre e ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ribadendo che:
- L’opposizione dei minori al rimpatrio deve essere tenuta in grande considerazione quando i minori dimostrano di avere un’età e una maturità sufficienti per esprimere un’opinione ponderata. In questo caso, i minori avevano esposto motivazioni concrete per la loro opposizione, evidenziando maltrattamenti e una situazione familiare difficile in Moldavia.
- Il rischio di danno psicologico o fisico rappresenta un’eccezione legittima al principio del rimpatrio immediato previsto dalla Convenzione dell’Aia. La Corte ha ribadito che, qualora il rimpatrio possa esporre i minori a un pericolo reale e grave, la richiesta può essere respinta.
La Corte ha inoltre sottolineato che la decisione del giudice minorile è stata presa in conformità con il principio di prevalenza del superiore interesse del minore, principio cardine nelle controversie che coinvolgono minori, anche in casi di sottrazione internazionale.
Conclusioni
Questa sentenza offre alcuni importanti spunti di riflessione sul tema della sottrazione internazionale di minori e sul bilanciamento tra il rispetto delle norme internazionali e la tutela dell’interesse del minore. Sebbene la Convenzione dell’Aia preveda il rimpatrio immediato del minore nel Paese di residenza abituale, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24883/2024 dimostra che tale principio non è assoluto.
In casi complessi come quello esaminato, il superiore interesse del minore diventa il criterio determinante. La Corte ha ribadito che il giudice deve valutare con attenzione ogni elemento del caso, ascoltando le opinioni dei minori e valutando con rigore eventuali rischi di danno psicologico o fisico. Se emergono circostanze che mettono in pericolo il benessere dei minori, il giudice ha il potere di derogare al principio del rimpatrio e decidere in modo diverso.
In conclusione, la sentenza n. 24883/2024 della Cassazione è un esempio di come la protezione del minore possa prevalere su altre considerazioni giuridiche, anche in presenza di una sottrazione internazionale. Ogni caso deve essere valutato singolarmente, con particolare attenzione alle circostanze che possono incidere sul benessere del minore, garantendo così che la decisione finale rispetti pienamente i suoi diritti fondamentali e il suo interesse superiore.