Nel contesto delle separazioni e delle famiglie disgregate, il ruolo degli ascendenti, in particolare dei nonni, acquista un peso sempre maggiore. Il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti è previsto dall’art. 317-bis del codice civile, ma non è incondizionato. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6658/2025 fornisce un importante chiarimento su come questi rapporti debbano essere regolati, soprattutto quando esistono forti tensioni familiari e una complessa geografia degli affetti.

Nel caso in esame, due nonni paterni avevano ottenuto dal Tribunale per i Minorenni un diritto di visita diretto e autonomo nei confronti del nipote, residente con la madre in una città diversa da quella dei nonni. Il provvedimento prevedeva viaggi mensili con pernottamenti e visite alternate, anche a carico della madre. La donna aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’organizzazione imposta fosse incompatibile con il benessere del bambino e penalizzante per la sua genitorialità. La Corte d’Appello, riformando la decisione, aveva ristretto il diritto dei nonni, subordinando gli incontri alla presenza del padre.
Il limite del diritto degli ascendenti: l’interesse del minore prima di tutto
La Cassazione parte da un principio fondamentale: il diritto degli ascendenti non è un diritto soggettivo assoluto, ma uno strumento funzionale all’interesse del minore. Perché si possa configurare un diritto effettivo alla frequentazione, occorre che il rapporto con i nonni sia positivo, gratificante e in grado di contribuire alla crescita sana ed equilibrata del bambino. Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad escludere il pregiudizio: deve accertare un effettivo vantaggio, una funzione costruttiva nella presenza degli ascendenti.
Nel caso trattato, la Cassazione ha riconosciuto che i nonni avevano diritto a mantenere un legame con il nipote, ma ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui subordinava tale frequentazione esclusivamente alla presenza del padre. Secondo la Suprema Corte, una simile limitazione deve essere motivata in modo esplicito e giustificato alla luce dell’interesse del minore. Non basta la conflittualità familiare per impedire gli incontri, né si può attribuire al genitore il controllo esclusivo su una relazione autonoma e significativa.
Quando la distanza geografica e la conflittualità pesano sulle decisioni
Un aspetto centrale affrontato nella sentenza è la logistica familiare: i nonni vivono lontano dal bambino e il contesto familiare è fortemente conflittuale. La Corte invita i giudici di merito a non trascurare questi elementi, che impongono una pianificazione attenta e rispettosa dei ritmi del minore. Gli incontri, se ritenuti funzionali, devono avvenire in modo compatibile con le esigenze affettive, scolastiche e sociali del bambino, senza che diventino fonte di stress o imposizione.
L’ordinanza invita esplicitamente a evitare “stressanti e continui spostamenti bisettimanali” e ad avvalersi, se necessario, del supporto dei Servizi Sociali per regolare e monitorare la qualità della relazione. Questo passaggio è fondamentale: ribadisce che ogni diritto familiare, anche quello dei nonni, deve essere filtrato alla luce di una valutazione concreta, fatta caso per caso, sulle reali condizioni di vita e benessere del minore.
Il ruolo dei Servizi Sociali e della consulenza tecnica
La decisione in esame sottolinea l’importanza di strumenti accessori come la consulenza tecnica d’ufficio e l’intervento dei Servizi Sociali, soprattutto in presenza di contesti familiari ad alta conflittualità. La Corte richiama l’obbligo di garantire un ambiente protetto e stabile al minore e chiarisce che, se gli ascendenti sono parte integrante del progetto educativo e affettivo, la loro presenza può essere regolamentata anche indipendentemente dalla figura genitoriale.
Nel caso specifico, tuttavia, la Corte ha ritenuto che i giudici del merito non avessero chiarito in che misura fosse necessaria la presenza del padre agli incontri con i nonni, né se fosse stata esplorata la possibilità di una relazione autonoma. Di qui la decisione di cassare il decreto e rinviare nuovamente alla Corte territoriale, per stabilire una disciplina più equilibrata e proporzionata, anche considerando eventuali modalità telematiche, nei periodi in cui l’incontro fisico non sia sostenibile.
Il punto critico: spontaneità, volontà e capacità di discernimento del minore
Un passaggio importante dell’ordinanza riguarda la centralità del minore e la sua capacità di discernimento. In linea con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e con le recenti evoluzioni normative italiane, la Corte ribadisce che il minore – soprattutto se ha compiuto i 12 anni o dimostra sufficiente maturità – deve essere ascoltato. L’eventuale opposizione ai rapporti con un parente stretto, come un nonno, non può essere ignorata o superata in modo coercitivo.
Ciò non significa abbandonare l’obiettivo della continuità affettiva, ma implica che il giudice deve trovare strumenti di modulazione e accompagnamento. L’obiettivo non è forzare il legame, ma creare le condizioni perché possa esprimersi in modo spontaneo. In questo quadro, il ruolo dei Servizi Sociali, della scuola, e di eventuali figure terapeutiche può risultare decisivo per accompagnare il minore in un percorso di crescita relazionale e di protezione affettiva.