Dopo una separazione o un divorzio, uno dei temi più delicati riguarda la gestione della responsabilità genitoriale. Nel diritto di famiglia italiano, la regola oggi è l’affidamento condiviso, finalizzato a garantire al minore un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Condiviso, tuttavia, non significa necessariamente paritario: il tempo trascorso con ciascun genitore può essere distribuito in modo diverso, purché sia tutelato il benessere del figlio.
La giurisprudenza più recente, incluse le pronunce della Corte di Cassazione del 2025, ha chiarito che ciò che rileva non è la quantità del tempo, ma la qualità della relazione genitoriale, da valutare caso per caso.

Affidamento congiunto e affidamento condiviso: cosa significano davvero
Nel linguaggio comune, le espressioni “affidamento congiunto” e “affidamento condiviso” vengono spesso utilizzate come sinonimi. Dal punto di vista giuridico, però, oggi il termine corretto è affidamento condiviso, che rappresenta l’evoluzione del precedente concetto di affidamento congiunto.
Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale, ossia il diritto-dovere di assumere le decisioni più importanti per il figlio, come quelle relative a istruzione, salute ed educazione. Diverso è il concetto di collocamento, che indica invece la residenza prevalente del minore presso uno dei genitori. È quindi possibile – ed è frequente – che vi sia affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore.
L’evoluzione normativa: dalla potestà alla responsabilità genitoriale
Il punto di svolta in materia di affidamento è rappresentato dalla legge n. 54/2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso come modello ordinario. Prima di questa riforma, l’affidamento congiunto era un’ipotesi residuale, applicata solo in presenza di una collaborazione particolarmente armoniosa tra i genitori.
La riforma ha ribaltato l’impostazione tradizionale, affermando che il figlio ha diritto a due genitori attivi anche dopo la separazione. Contestualmente, il legislatore ha abbandonato il concetto di “potestà genitoriale”, sostituendolo con quello di responsabilità genitoriale, intesa non come potere, ma come dovere condiviso nell’interesse del minore.
L’interesse del minore come criterio guida (art. 337-ter c.c.)
Il fulcro di ogni decisione in materia di affidamento è l’articolo 337-ter del codice civile, che impone al giudice di valutare l’interesse morale e materiale del minore. Si tratta di un criterio elastico, che consente di adattare le decisioni alle caratteristiche specifiche di ogni famiglia.
Il giudice tiene conto di molteplici elementi: capacità genitoriali, stabilità abitativa, disponibilità di tempo, età del figlio e contesto relazionale. Se il minore ha compiuto 12 anni, o è comunque capace di discernimento, deve essere ascoltato. L’ascolto non è meramente formale e la sua omissione può rendere la decisione impugnabile.
Affido condiviso e affido congiunto nella prassi giudiziaria
Nella prassi, la principale differenza tra il vecchio affidamento congiunto e l’attuale affidamento condiviso risiede nel presupposto di applicazione. In passato, l’affido congiunto richiedeva un alto grado di collaborazione tra i genitori; oggi, invece, l’affidamento condiviso può essere disposto anche in presenza di conflitto, purché questo non si traduca in comportamenti pregiudizievoli per il minore.
La regola non è più la collaborazione perfetta, ma la capacità di ciascun genitore di esercitare la propria responsabilità senza compromettere la serenità e la crescita del figlio.
Bigenitorialità e decisioni quotidiane
Il principio di bigenitorialità è centrale nell’affidamento condiviso. Esso garantisce al minore il diritto di ricevere cura, educazione e sostegno da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza devono essere assunte congiuntamente, mentre quelle ordinarie possono essere prese autonomamente dal genitore presso cui il figlio si trova in quel momento.
La distinzione tra decisioni ordinarie e straordinarie consente una gestione più flessibile della vita quotidiana, evitando che ogni scelta diventi fonte di conflitto.
Tempo di qualità e tempo quantitativo: l’orientamento della Cassazione 2025
Con l’ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la bigenitorialità non si misura in percentuali di tempo. Il giudice può legittimamente privilegiare un’organizzazione dei tempi che favorisca una relazione significativa e funzionale, anche se non aritmeticamente paritaria.
Secondo la Suprema Corte, la qualità del tempo trascorso insieme può prevalere sulla sua quantità, tenendo conto di fattori come distanza geografica, impegni lavorativi e bisogni concreti del minore.
Affidamento condiviso e affido paritario: una distinzione necessaria
L’affido paritario non costituisce una categoria giuridica autonoma, ma una possibile modalità applicativa dell’affidamento condiviso. Esso presuppone una suddivisione sostanzialmente equilibrata dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Tuttavia, non esiste un diritto automatico al 50%. L’affido paritario è praticabile solo quando le condizioni logistiche e organizzative lo consentono. In caso contrario, una rigida parità può risultare controproducente per il minore.
Affidamento condiviso e mantenimento dei figli
L’affidamento condiviso non esclude l’obbligo di mantenimento. Ciascun genitore contribuisce in proporzione alle proprie risorse economiche e al tempo di permanenza del figlio presso di sé. Quando vi è una disparità reddituale, il giudice può disporre il versamento di un assegno di mantenimento.
Le spese ordinarie sono normalmente coperte dall’assegno, mentre quelle straordinarie vengono ripartite tra i genitori secondo percentuali stabilite dal giudice o concordate tra le parti.
Quando è disposto l’affidamento esclusivo e come modificarlo
L’affidamento esclusivo resta una soluzione residuale, applicabile solo quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore, ad esempio in presenza di violenza, gravi inadeguatezze genitoriali o comportamenti pregiudizievoli.
Le decisioni in materia di affidamento non sono definitive: in caso di mutamento delle circostanze, è sempre possibile chiedere una modifica delle condizioni, dimostrando che la nuova soluzione risponde meglio all’interesse del figlio.
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Se si sta affrontando una separazione o un divorzio con figli, la gestione dell’affidamento e dei tempi di permanenza richiede scelte concrete e sostenibili, costruite sull’interesse del minore e non su schemi rigidi. In presenza di conflitti, difficoltà organizzative o richieste di modifica delle condizioni, una valutazione giuridica preventiva consente di chiarire margini, rischi e strategie.
Lo Studio Legale Orefice & Gabriele assiste in materia di affidamento condiviso, collocamento, mantenimento e modifica delle condizioni.
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