La raccolta dei CV è una pratica quotidiana per molte aziende, ma la gestione dei dati dei candidati richiede attenzione e conformità al GDPR.
Sottovalutare obblighi come informativa, tempi di conservazione e trattamento dei dati particolari espone le imprese – in particolare PMI e studi professionali – a rischi concreti: violazioni di sicurezza, reclami dei candidati e sanzioni dell’Autorità Garante.
In un contesto dove i processi di selezione diventano sempre più digitali, conoscere le regole è fondamentale per tutelare l’azienda e costruire procedure trasparenti.

È obbligatoria l’informativa privacy? Sì. Sempre.
Prima di raccogliere un curriculum, l’azienda deve fornire al candidato una informativa privacy completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
L’informativa deve indicare:
- finalità del trattamento (es. selezione del personale);
- base giuridica (misure precontrattuali);
- tempi di conservazione;
- diritti dell’interessato;
- dati di contatto del titolare e dell’eventuale DPO;
- soggetti che possono accedere ai dati (es. HR, società partner).
La mancanza dell’informativa è una delle violazioni più contestate dal Garante.
CV con dati particolari: come comportarsi
I curriculum contengono spesso informazioni che il candidato inserisce spontaneamente: foto, stato di salute, iscrizioni sindacali, preferenze politiche o religiose.
Si tratta di dati particolari (art. 9 GDPR), che richiedono cautele specifiche.
L’azienda può:
- limitare il trattamento ai soli dati necessari;
- eliminare quelli non pertinenti;
- chiedere un consenso esplicito solo se strettamente indispensabile.
In ogni caso, i dati particolari non devono essere utilizzati per finalità discriminatorie o non essenziali alla selezione.
Per quanto tempo possono essere conservati i CV?
In linea generale, i CV devono essere conservati per un tempo non superiore a 6 mesi.
Un periodo più lungo è ammesso solo se:
- c’è una posizione aperta con selezione ancora in corso;
- esiste una documentazione che giustifica la conservazione;
- il candidato è stato informato in modo chiaro.
Conservare CV per anni senza motivazione espone l’azienda a violazioni del principio di limitazione della conservazione.
Chi è responsabile in caso di violazione dei dati?
Il titolare del trattamento è sempre l’azienda.
Se la raccolta o gestione dei CV viene delegata a soggetti terzi (agenzie interinali, piattaforme di recruiting, software HR), questi devono essere nominati Responsabili del trattamento tramite accordo conforme all’art. 28 GDPR.
Il titolare ha l’obbligo di:
- verificare l’affidabilità del fornitore;
- garantire misure tecniche e organizzative adeguate;
- documentare il trattamento nel registro dei trattamenti.
FAQ – Domande frequenti
Serve sempre il consenso del candidato?
No.
Per la selezione del personale, la base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali.
Il consenso è richiesto solo per l’eventuale trattamento di dati particolari.
Posso usare un CV ricevuto in passato per nuove selezioni?
No, se non lo hai indicato chiaramente nell’informativa o se hai superato i tempi di conservazione dichiarati. È obbligatorio rispettare il principio di finalità e trasparenza.
Devo notificare il trattamento dei CV al Garante?
No, non è più previsto dal GDPR.
Devi però documentare il trattamento nel registro e garantire la sicurezza dei dati.
Hai bisogno di assistenza nella gestione privacy dei CV?
Lo Studio Legale Orefice & Gabriele supporta aziende e professionisti nell’organizzazione dei processi di selezione, nella redazione delle informative e nella messa in sicurezza dei dati dei candidati.
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