L’utilizzo dei contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione rimane un terreno complesso, caratterizzato da vincoli stringenti e da un costante controllo giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 13209/2024) interviene nuovamente sul tema, chiarendo i limiti alla reiterazione dei contratti e le conseguenze in caso di abuso.
Il caso esaminato riguarda una lavoratrice impiegata per anni con contratti a termine presso un ente locale, poi stabilizzata, che ha richiesto il risarcimento del danno e il riconoscimento delle progressioni economiche maturate nel periodo di precariato. La Corte ha colto l’occasione per ribadire principi fondamentali per enti pubblici e dipendenti.

Il limite dei 36 mesi: superarlo configura abuso
Secondo l’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2001, nella PA il rapporto a tempo determinato non può superare i 36 mesi complessivi, anche se ottenuti sommando più contratti successivi.
La Cassazione conferma che questo limite vale anche per gli enti locali, ad eccezione delle deroghe specifiche previste per il comparto scuola.
Nel caso analizzato, la lavoratrice aveva prestato servizio con incarichi reiterati tra il 2011 e il 2015, oltrepassando il limite normativo: la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell’abuso, nonostante la successiva assunzione a tempo indeterminato.
La stabilizzazione non elimina automaticamente l’abuso
La decisione sottolinea un punto essenziale: la stabilizzazione del lavoratore non costituisce di per sé un rimedio all’abuso se non esiste un nesso diretto tra l’illegittima reiterazione e l’assunzione definitiva.
La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il concorso – anche riservato – non può essere considerato una misura idonea a sanare l’abuso, perché aperto anche a soggetti che non hanno subito il precariato.
L’ente pubblico, quindi, non può ritenersi esonerato dalla responsabilità semplicemente perché il dipendente è successivamente entrato in ruolo.
Il risarcimento del danno va comunque riconosciuto
In presenza di abuso, il lavoratore ha diritto a un ristoro economico. La Cassazione richiama l’orientamento secondo cui il risarcimento può essere commisurato a una serie di mensilità, valutando la durata del precariato e la condotta dell’amministrazione.
La Corte d’Appello aveva escluso il danno facendo leva sulla stabilizzazione, ma la Cassazione ha cassato la decisione, ritenendo necessario verificare se l’assunzione fosse effettivamente conseguenza diretta dell’abuso contrattuale.
Progressioni economiche: servono procedure selettive
La lavoratrice chiedeva anche il riconoscimento delle progressioni economiche, avendo ottenuto valutazioni positive durante gli anni di servizio.
La Cassazione ricorda che, per gli enti locali, le progressioni orizzontali non sono automatiche: richiedono lo svolgimento di una procedura comparativa prevista dal CCNL.
L’anzianità o le valutazioni individuali non bastano.
Cosa devono fare amministrazioni e lavoratori
La pronuncia ribadisce l’importanza di una gestione rigorosa dei rapporti a termine nella PA. Ogni contratto deve avere una causale precisa e documentabile; le proroghe immotivate o l’utilizzo del tempo determinato per esigenze strutturali espongono l’ente a responsabilità e richieste risarcitorie.
Per i lavoratori precari della PA, questa ordinanza rappresenta un punto fermo: la stabilizzazione non cancella automaticamente gli anni di abuso e non elimina il diritto al risarcimento.
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FAQ – versione testuale da inserire nella pagina
1) I contratti a termine nella Pubblica Amministrazione possono superare i 36 mesi?
No. La regola generale prevede che non possano superare 36 mesi complessivi, anche sommando più contratti. Le uniche deroghe sono espressamente previste dalla legge (ad esempio, per alcune figure del comparto scuola).
2) La stabilizzazione del lavoratore elimina automaticamente l’abuso?
No. La stabilizzazione non sana l’abuso se non è una conseguenza diretta dell’illegittima reiterazione dei contratti. Se avviene tramite concorso, anche riservato, non è considerata rimedio sufficiente.
3) È dovuto un risarcimento in caso di abuso dei contratti a termine nella PA?
Sì. In presenza di abuso, il lavoratore ha diritto a un risarcimento commisurato a un numero di mensilità, secondo la giurisprudenza consolidata.
4) Le progressioni economiche maturano automaticamente per i lavoratori a termine?
No. Nel comparto enti locali le progressioni orizzontali non sono automatiche e richiedono una selezione comparativa prevista dal CCNL.
5) Cosa deve fare un lavoratore se sospetta un abuso nella reiterazione dei suoi contratti?
È opportuno richiedere una valutazione legale del proprio fascicolo e verificare durata dei contratti, causali utilizzate e procedure seguite dall’ente.