Con l’arrivo dell’estate, per molte famiglie separate si apre una delle fasi più delicate dell’anno: la gestione del diritto di visita durante le vacanze scolastiche. Un tema spesso fonte di tensione, incertezze e, in alcuni casi, veri e propri contenziosi. Ma cosa dice la legge? Quali sono i diritti e i doveri dei genitori? Come si applica il principio di bigenitorialità nei lunghi periodi estivi?
Questo approfondimento, basato su fonti giuridiche autorevoli e recenti pronunce della Cassazione, fa chiarezza su un tema tanto concreto quanto sottovalutato.

Il diritto di visita: definizione e quadro generale
Il diritto di visita – conosciuto anche come “diritto di frequentazione” – rappresenta il diritto del genitore non collocatario (cioè quello che non vive stabilmente con i figli) di trascorrere con loro tempi adeguati, in base a un calendario definito.
In genere, tale calendario viene stabilito:
- tramite accordo tra i genitori in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto;
- dal giudice, in caso di separazione giudiziale o di conflitto persistente.
Durante l’anno scolastico, le giornate e i weekend vengono suddivisi secondo una logica funzionale e abitudinaria. Con l’interruzione delle lezioni estive, però, l’equilibrio cambia radicalmente e va gestito con attenzione.
Vacanze estive: il principio non scritto delle “due settimane”
La prassi giuridica italiana ha consolidato, negli anni, una consuetudine: concedere al genitore non collocatario almeno due settimane consecutive con i figli durante l’estate. Una formula pensata per garantire al minore la possibilità di vivere una quotidianità più intensa con il genitore che, per ragioni logistiche e scolastiche, frequenta meno nel resto dell’anno.
Tuttavia, si tratta solo di una prassi, non di un obbligo di legge rigido. La gestione concreta può variare a seconda:
- dell’età del minore;
- della distanza geografica tra le abitazioni dei genitori;
- della disponibilità lavorativa di ciascuno;
- del contesto familiare generale.
Cosa succede al di fuori delle due settimane “canoniche”?
Uno dei principali problemi pratici riguarda il restante periodo estivo. Dopo le due settimane previste con il genitore non collocatario, il bambino torna automaticamente dall’altro genitore? Il calendario di visita ordinario resta sospeso?
Un importante chiarimento in tal senso è arrivato con la sentenza n. 38730/2021 della Corte di Cassazione, che ha segnato un punto di svolta. Secondo la Corte:
“Il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori non può essere sospeso per l’intero arco estivo. Il calendario di visita va esteso a tutto il periodo di sospensione scolastica, non solo alle due settimane”.
In pratica, anche nel resto dell’estate è opportuno che il calendario venga dettagliato in modo puntuale, distribuendo con equilibrio il tempo tra i due genitori.
Comunicazione e responsabilità: obblighi tra i genitori
Un altro nodo importante riguarda la comunicazione reciproca durante le vacanze. I tribunali raccomandano – e spesso impongono – che ciascun genitore:
- comunichi gli spostamenti in tempo utile;
- autorizzi il contatto telefonico o digitale con l’altro genitore;
- eviti atteggiamenti ostruzionistici o ambigui che possano pregiudicare il diritto di visita.
La violazione di questi principi non comporta necessariamente una sanzione penale, ma può essere oggetto di procedimenti civili in cui il giudice può:
- richiamare il genitore inadempiente;
- modificare il calendario;
- applicare sanzioni economiche ex art. 709-ter c.p.c.
Il caso concreto: “il figlio sta col padre solo se il padre può starci davvero”
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15878/2023) ha chiarito un principio tanto logico quanto spesso ignorato: il diritto di visita estivo deve tradursi in tempo effettivamente trascorso insieme.
Il caso riguardava un padre che, per motivi lavorativi, voleva tenere il figlio con sé per un mese e mezzo, anche se sapeva di non poter garantire una presenza costante. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello di limitare a tre settimane il tempo estivo con il padre, osservando che:
“Non è sufficiente disporre di case al mare o in montagna, se manca l’impegno effettivo a trascorrere tempo con il minore”.
Questo precedente rafforza un concetto centrale: la bigenitorialità non è forma, ma sostanza. I figli non devono essere “ospitati” ma vissuti. La frequentazione è un diritto dei minori, non un privilegio dei genitori.
Le spese delle vacanze: chi paga cosa?
Un tema spesso trascurato ma fonte di conflitti è quello delle spese estive. In linea generale:
- le spese della vacanza (viaggio, alloggio, pasti, attività) sono a carico del genitore che porta con sé il figlio;
- l’assegno di mantenimento non si sospende, salvo accordo o decisione espressa del giudice.
Dunque, anche se il genitore collocatario non ha con sé il figlio per due o tre settimane, non può decidere unilateralmente di sospendere o ridurre l’assegno mensile.
Il piano genitoriale: uno strumento utile (e ora obbligatorio)
Dal 2021, la legge n. 206 ha introdotto il piano genitoriale obbligatorio nei procedimenti relativi a minori. Si tratta di un documento che ogni genitore deve allegare, indicando:
- tempi e modalità di permanenza del figlio con ciascun genitore;
- attività extrascolastiche;
- frequentazioni significative;
- modalità di comunicazione tra genitori.
Nel piano vanno previste anche le ferie e i periodi di vacanza, evitando genericità o frasi ambigue. Un calendario preciso è il miglior modo per prevenire i conflitti e proteggere il benessere del minore