Sempre più attività commerciali, negozi al dettaglio e piccoli esercizi aperti al pubblico scelgono di installare sistemi di videosorveglianza all’interno dei propri locali, soprattutto per motivi di sicurezza. Tuttavia, quando queste telecamere finiscono per riprendere i dipendenti durante l’orario di lavoro, entra in gioco la normativa sulla privacy e sul controllo dei lavoratori.
In particolare, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) pongono limiti molto chiari: non tutte le telecamere possono essere installate liberamente, e non tutte le immagini possono essere utilizzate, ad esempio, per contestare illeciti o disciplinare i dipendenti. Anzi, in molti casi, la videosorveglianza installata senza le necessarie garanzie può essere ritenuta illegittima e portare a sanzioni amministrative molto pesanti da parte del Garante per la Privacy.

Non basta infatti “appendere un cartello con la videocamera”: in presenza di personale, la videosorveglianza va sempre valutata con attenzione, specie se le telecamere sono puntate su postazioni fisse, casse, ingressi riservati o aree di lavoro. Serve un’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o un accordo sindacale, altrimenti si rischia una violazione grave della normativa privacy.
In questo articolo facciamo chiarezza su cosa è lecito e cosa no, fornendo indicazioni pratiche a commercianti, artigiani e imprenditori che vogliano tutelarsi e agire in modo conforme alla legge.
Cosa dice la legge
L’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, salvo che:
– sussistano esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale;
– vi sia accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
In assenza di questi requisiti, le immagini non possono essere utilizzate nemmeno a fini disciplinari.
Videosorvegliare i dipendenti: quando è lecito?
✔️ Per motivi di sicurezza o prevenzione furti, purché non puntate direttamente sulle postazioni di lavoro
✔️ In aree di accesso o transito, come ingressi, magazzini, casse
✔️ Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’ITL o accordo sindacale, se le telecamere riprendono i lavoratori in modo sistematico
✔️ Con informativa visibile ai sensi dell’art. 13 GDPR (cartello con simbolo e dicitura chiara)
5 errori frequenti da evitare
1. Telecamere puntate sulle casse o banconi senza autorizzazione
2. Nessuna informativa ai dipendenti o ai clienti
3. Registrazioni conservate oltre i limiti previsti (max 24/48 ore di default)
4. Nessuna verifica da parte del DPO o consulente privacy
5. Uso delle immagini per contestare addebiti disciplinari senza autorizzazione preventiva
Cosa si rischia
– Sanzioni pecuniarie da parte del Garante Privacy (es. €10.000 – €50.000 nei casi più comuni)
– Annullamento di contestazioni disciplinari fondate su video non legittimi
– Contenziosi con i lavoratori o i sindacati
– Danni reputazionali, specie se le immagini coinvolgono anche i clienti
Linee guida operative per gli esercenti
– Verifica se le telecamere installate riprendono direttamente i lavoratori
– Redigi un’informativa specifica per dipendenti e clienti
– Conserva le immagini solo per il tempo necessario
– Prevedi policy interne e registro dei trattamenti
– In caso di dubbi, richiedi l’autorizzazione all’Ispettorato
FAQ – Domande frequenti
**Serve sempre l’autorizzazione per installare telecamere in un negozio?**
No, solo se le telecamere riprendono i lavoratori in modo sistematico. Se inquadrano solo l’ingresso o la merce, non è necessario.
**Posso usare i video per contestare un furto da parte di un dipendente?**
Solo se le registrazioni sono legittime. In mancanza di autorizzazione, potrebbero essere inutilizzabili.
**È sufficiente appendere un cartello con il simbolo della videocamera?**
No. Il cartello è obbligatorio, ma serve anche un’informativa completa secondo il GDPR.
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