Nel settore sanitario, la protezione dei dati personali è tutt’altro che una formalità. Centri diagnostici, laboratori di analisi, ambulatori polispecialistici e strutture sanitarie private trattano quotidianamente categorie particolari di dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): si tratta infatti di dati sanitari, considerati altamente sensibili.
Ogni referto, prenotazione, registrazione video in sala d’attesa, archivio digitale o cartella clinica contiene informazioni che devono essere trattate con rigore. Una gestione disattenta può esporre la struttura a sanzioni economiche gravi, contenziosi da parte degli interessati e, non da ultimo, danni reputazionali rilevanti.

Oltre al GDPR, occorre rispettare le disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e le Linee guida del Garante sulla sanità digitale, sulla videosorveglianza e sul corretto uso dei dati da parte di soggetti pubblici e privati.
In questo approfondimento analizziamo i principali errori da evitare e offriamo linee guida pratiche per una gestione corretta della privacy in ambito sanitario.
Cosa prevede il GDPR per le strutture sanitarie
– I dati sanitari rientrano nelle categorie particolari di dati (art. 9 GDPR);
– Il trattamento è lecito solo se fondato su una base giuridica adeguata (es. obblighi di legge, tutela della salute, consenso);
– È necessaria un’informativa chiara e completa fornita all’interessato (art. 13 GDPR);
– Il titolare deve tenere un registro dei trattamenti, anche se ha meno di 250 dipendenti;
– Va designato un DPO (Data Protection Officer) nei casi previsti;
– Occorre implementare misure tecniche e organizzative adeguate.
6 errori comuni nei centri diagnostici e laboratori
1. Registrare l’attività nelle sale d’attesa senza cartelli o autorizzazione ITL
2. Archiviare referti su computer condivisi o non protetti da password
3. Utilizzare sistemi di prenotazione online privi di crittografia
4. Inoltrare referti via e-mail senza cifratura o senza consenso esplicito
5. Far accedere ai dati anche il personale non autorizzato
6. Non aggiornare le informative privacy da oltre 5 anni
Videosorveglianza e privacy in ambulatorio
Se una struttura sanitaria utilizza telecamere interne, deve prestare particolare attenzione al fatto che queste non riprendano pazienti identificabili durante prestazioni o in aree sensibili. È ammessa la sorveglianza in ingresso, reception, corridoi, ma solo con:
– motivazione chiara (es. sicurezza, tutela patrimonio);
– informativa visibile (cartello + informativa breve);
– autorizzazione ITL se i dipendenti sono ripresi.
Cosa deve fare una struttura per essere conforme
✔ Redigere e aggiornare l’informativa pazienti
✔ Gestire il registro dei trattamenti e i consensi
✔ Stabilire una policy interna scritta
✔ Proteggere i dati digitali con sistemi sicuri e backup
✔ Prevedere formazione interna periodica
✔ Verificare se è obbligatoria la nomina del DPO
FAQ – Domande frequenti
**Devo avere il consenso scritto del paziente per archiviare la cartella clinica?**
No, non sempre. Il trattamento dei dati sanitari è di solito basato su obblighi di legge, ma serve comunque un’informativa adeguata.
**Posso inviare il referto via WhatsApp o e-mail?**
Solo con consenso esplicito e utilizzando strumenti cifrati o account professionali. Meglio utilizzare un portale sicuro.
**Le telecamere nella sala d’attesa sono sempre vietate?**
No, ma devono essere giustificate, segnalate e non devono riprendere atti medici o situazioni sensibili.
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