Il ricorso cumulativo per separazione e divorzio rappresenta una novità di rilievo introdotta dalla recente riforma della giustizia civile. Questa soluzione consente a due coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della fine del matrimonio di percorrere una via unitaria, rapida e semplificata. La presente guida fornisce un quadro completo sullo strumento, soffermandosi in particolare sulla struttura e sui contenuti essenziali che deve presentare un facsimile aggiornato.

Quadro normativo: la base giuridica del ricorso cumulativo
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 – noto come riforma Cartabia – il diritto di famiglia è stato riorganizzato attorno al principio di concentrazione delle tutele. In questo contesto, è stato introdotto il ricorso cumulativo di separazione e divorzio consensuali, disciplinato dal nuovo art. 473-bis.49 c.p.c.
Tale ricorso è ammesso esclusivamente se le parti:
- sono già separati e il termine di legge per il divorzio è decorso;
- intendono definire in via consensuale entrambe le fasi;
- hanno raggiunto un’intesa su tutti gli aspetti personali, patrimoniali e genitoriali.
L’obiettivo è offrire uno strumento unitario, riducendo la duplicazione degli adempimenti processuali e agevolando la chiusura del vincolo coniugale in un unico atto.
I contenuti necessari: cosa deve includere un ricorso completo
Il ricorso cumulativo deve presentare una struttura coerente con quanto richiesto dal processo civile unico in materia di famiglia. Dal punto di vista redazionale, si tratta di un atto sottoscritto congiuntamente da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori, contenente sia la domanda di separazione che quella di divorzio, con le relative condizioni concordate. Eventualmente, i coniugi possono essere difesi anche da un unico avvocato.
Gli elementi che devono essere sempre presenti sono:
- L’identificazione anagrafica delle parti: dati completi di entrambi i coniugi, comprensivi di domicilio, codice fiscale e riferimenti legali;
- La dichiarazione di volontà di procedere alla separazione consensuale e successivamente al divorzio congiunto, specificando il decorso dei termini legali richiesti;
- L’elenco delle condizioni patrimoniali e personali: questo passaggio è centrale e deve contenere tutte le intese raggiunte, come l’assegnazione dell’abitazione coniugale, gli accordi economici, l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’eventuale corresponsione di assegni divorzili;
- L’indicazione del Tribunale competente e la richiesta di fissazione dell’udienza.
Il ricorso, ove vi siano richieste economiche o la coppia abbia figli minori, deve essere corredato da tutta la documentazione anagrafica e reddituale necessaria a comprovare le condizioni economiche delle parti, come previsto dalle normative in materia. È inoltre essenziale il rispetto dei requisiti formali di sottoscrizione e deposito telematico, tramite l’apposita piattaforma di processo civile telematico (PCT).
Vantaggi operativi per i coniugi e per la giurisdizione
Scegliere di ricorrere a un modello cumulativo comporta numerosi benefici pratici. Innanzitutto, si evita la duplicazione dei procedimenti: l’intera fase di cessazione del rapporto coniugale viene trattata in un unico contesto giurisdizionale, riducendo sia i tempi che i costi.
Per i coniugi ciò significa:
- una sola udienza, evitando la ripetizione di comparizioni dinanzi al giudice;
- una sola istruttoria documentale, con conseguente risparmio di risorse economiche e mentali;
- maggiore continuità emotiva nel percorso di uscita dal matrimonio, con minore esposizione al conflitto potenziale.
Dal punto di vista degli uffici giudiziari, il ricorso cumulativo alleggerisce il carico processuale, favorendo la concentrazione e la pianificazione più efficiente delle udienze. L’unificazione delle fasi contribuisce a una gestione più razionale delle risorse giudiziarie, senza pregiudicare le garanzie delle parti.
I limiti applicativi: quando il ricorso cumulativo non è percorribile
La possibilità di presentare un ricorso cumulativo, pur vantaggiosa, non è sempre praticabile. La normativa prevede una serie di presupposti sostanziali e temporali che devono essere attentamente verificati prima di redigere l’atto.
Tra i principali limiti:
- mancanza di accordo su aspetti fondamentali, come il mantenimento dei figli o l’assegnazione della casa;
- situazioni di conflitto potenziale o latente, che renderebbero rischiosa una gestione consensuale;
- differenze rilevanti nella posizione patrimoniale delle parti, che richiedono approfondimenti istruttori.
In presenza di queste condizioni, è preferibile percorrere la via tradizionale, con procedimenti separati e un approccio più cauto. La scelta del ricorso cumulativo deve dunque avvenire solo a seguito di una valutazione legale approfondita, che consideri l’interesse concreto delle parti e la loro effettiva disponibilità al dialogo.
Aspetti tecnici e redazionali del facsimile: cosa curare con attenzione
Sebbene non esista un modulo ministeriale predefinito, la redazione del ricorso cumulativo richiede il rispetto di criteri redazionali precisi. Un ricorso efficace, sul piano redazionale, si distingue per chiarezza, coerenza giuridica e linearità espositiva. In particolare, è fondamentale:
- Impostare l’atto secondo lo stile processuale civile, con divisione per paragrafi chiari (es. premessa, motivi, richieste, allegati);
- Utilizzare una terminologia giuridicamente corretta ma accessibile, in linea con il linguaggio tecnico richiesto dai giudici della famiglia;
- Assicurarsi che le condizioni concordate siano dettagliate, precise, non ambigue, e rispettose del principio di equità tra le parti;
- Allegare la documentazione prevista, tra cui: certificato di matrimonio, certificato di residenza e stato di famiglia, situazione reddituale aggiornata, eventuali accordi patrimoniali o convenzioni di negoziazione assistita.
Infine, il ricorso va firmato digitalmente da entrambi gli avvocati e depositato telematicamente presso il Tribunale territorialmente competente. Il sistema di notifica automatica provvederà a comunicare l’avvenuta iscrizione a ruolo e la data dell’udienza.
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